Domande Frequenti

  1. Home
  2. Domande Frequenti

Domande Frequenti

Consulta le nostre FAQ per avere risposta alle tue domande più frequenti

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
  • a) che hanno il godimento dei diritti civili;
  • b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • d) che non sono interdetti o inabilitati;
  • e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
  • f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico.
In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma.
Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
AnimNo, non esiste l’ordine professionale degli amministratori di immobili e di condominio.
Il condomino dissenziente che, ai sensi dell'art. 1132 c.c., intenda separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini per il caso di soccombenza del condominio, è esonerato solo dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio, mentre ha l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa.
Ogni persona che appartiene a un condominio ha diritto a conoscere soltanto i nomi di chi non paga i contributi mensili, nomi che può chiedere direttamente all’amministratore o conoscere tramite un esame della documentazione contabile e l’eventuale importo non pagato dal singolo condomino.
Assolutamente si, rientra nei poteri dell’ordinaria amministrazione riconosciuti per legge all’amministratore di condominio anche quello di sostituire le piante “morte” con altre, senza necessità di sottoporre l’intervento a discussione e deliberazione dell’assemblea di condominio.
In caso di esecuzione dei lavori all’interno di un appartamento, l’amministratore di condominio può chiedere ed ottenere il permesso di accedere all’interno della proprietà privata del singolo condomino per verificarne lo svolgimento ed il proprietario è tenuto ad acconsentirne l’accesso, mentre non è tenuto a presentare al condominio copia del rilascio del permesso del Comune e del progetto esecutivo dei lavori.
Non esiste in realtà un vero e proprio divieto per gli estranei di partecipare all’assemblea ma può esistere il diritto dei condomini di opporsi.
Il Garante della Privacy, più volte interrogato sulla questione, ha ritenuto che l’estraneo, nella qualità per esempio di tecnico, può partecipare all’assemblea condominiale per i punti all’ordine del giorno per i quali i partecipanti ritengono necessaria la sua presenza [1].
In tutti gli altri casi, a meno che l’estraneo non sia espressamente autorizzato dalla legge a stare in assemblea, è necessario il consenso dei condomini.
Si tenga presente che il regolamento condominiale può contenere regole più rigorose a tutela della privacy dei condomini durante l’assemblea.
Hai bisogno di una Consulenza?

Per qualunque problema e/o chiarimento non esitare a contattarci